Esenzione ticket malattie croniche

Esenzione dal ticket per visite ed esami per malattie croniche

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98:

  • gravità clinica
  • grado di invalidità
  • onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del trattamento

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 disponibile nell'allegato 8 bis al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017

Le novità del nuovo elenco
  • conta complessivamente 64 codici di esenzione
  • introduce 6 nuove patologie esenti:
    • bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
    • osteomielite cronica
    • patologie renali croniche
    • rene policistico autosomico dominante
    • endometriosi (stadi clinici III e IV)
    • sindrome da talidomide
  • alcune patologie rare già esenti vengono spostate tra le malattie croniche:
    • malattia celiaca
    • sindrome di Down
    • sindrome di Klinefelter
    • connettiviti indifferenziate
  • due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:
    • sclerosi sistemica progressiva
    • miastenia grave
  • la condizione “soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi
  • è inserita la condizione di “soggetti donatori di organo” (codice esenzione 058), che consentirà a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell'organo residuo
  • l’esenzione per “ipertensione arteriosa” è suddivisa in due codici:
    • 0A31 - Ipertensione arteriosa (senza danno d'organo)
    • 0031 - Ipertensione arteriosa (con danno d'organo)
Fonte: sito web Regione Piemonte

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